Informativa completa privacy

Privacy
A seguire si potrà consultare la nostra informativa sul trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento Generale per la Protezione di Dati.

Privacy Server24
Per la INCUBATEC Srl, Via Scurcià 36, 39046 Ortisei (BZ), Italia (di seguito: server24), la protezione dei vostri dati personali ha la massima priorità. Naturalmente rispettiamo le rilevanti leggi sulla protezione dei dati e desideriamo informarvi esaustivamente circa il trattamento dei vostri dati tramite l’informativa sulla privacy di seguito riportata.

I vostri dati per l’elaborazione dei vostri ordini
Quando ordinate un prodotto da noi, vi chiediamo sempre solo le informazioni strettamente necessarie per eseguire i vostri ordini o per scopi di fatturazione. Nella maggior parte dei casi, queste informazioni si limitano a nome, indirizzo, dati contrattuali ed estremi per il pagamento.

1. Dati di contratto e di fatturazione
Prima del vostro ordine
Sui siti web server24 offriamo ai nostri clienti e potenziali clienti alcuni servizi pratici, ad esempio per verificare la reperibilità del vostro sito web o della vostra azienda su internet. Il controllo viene effettuato esclusivamente sulla base di alcuni pochi dati di indirizzo, senza riferimento diretto al nome. Per ottenere una configurazione più possibile in linea con le vostre esigenze e al fine di migliorare sempre di più il servizio, server24 registra in forma anonima i dati inseriti.

Dati contrattuali
Quando ordinate un nostro prodotto, vi chiediamo di fornirci i dati di cui abbiamo bisogno per eseguire il vostro ordine. Tali dati contrattuali vengono da noi salvati. Potete modificare personalmente tali dati in qualsiasi momento tramite l’Area Clienti all’interno del vostro account cliente. Dopo la verifica del vostro ordine, vi comunicheremo, generalmente per e-mail e, in casi eccezionali, per posta, le informazioni per la creazione dei vostri dati di accesso personali.

Dati di fatturazione
Al fine di potervi fornire in qualsiasi momento una fatturazione trasparente e comprensibile, per alcuni prodotti e servizi è necessario memorizzare temporaneamente i dati rilevanti per la fatturazione. Tra questi rientrano, per esempio, le impostazioni di configurazione dei nostri prodotti cloud-server o i dati di performance dei nostri prodotti di web hosting nella misura in cui essi sono necessari per la fatturazione. Nella sezione relativa al prodotto, più in basso in questa pagina, potete scoprire se per il vostro prodotto vengono registrati dati rilevanti per la fatturazione.

2. Dati personali di navigazione e accesso e dati personali relativi al contenuto
Dati di utilizzo
Diamo grande importanza alla qualità e all’affidabilità. Tuttavia, a volte può capitare che qualcosa non funzioni come vorremmo noi e come vorreste voi. Per poter fornire assistenza competente e rapida in tali casi di malfunzionamento, può essere utile registrare durante l’operazione alcuni dati personali di utilizzo ed alcuni dati di traffico per un breve periodo e renderli disponibili al nostro personale di supporto. Facciamo ciò per eseguire il contratto, nonché per progettare in linea con le vostre esigenze i nostri prodotti e servizi nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Dati relativi al contenuto
Per alcuni prodotti offriamo i cosiddetti servizi cloud, quali gli account di posta elettronica o spazio di archiviazione online, nei quali potete salvare i dati personali. I dati lì memorizzati vengono automaticamente crittografati e possono essere visualizzati solo da persone a cui avete preventivamente dato autorizzazione ad accedere. Ai fini del backup e della manutenzione, creiamo file di backup crittografati. I contenuti dei vostri dati così conservati non possono essere decodificati a noi e non possono essere letti.

3. Utilizzo dei vostri dati
Utilizzo dei vostri dati personali
Abbiamo bisogno di alcuni vostri dati personali per elaborare gli ordini e per offrire un servizio orientato ai clienti.

Trattamento dei dati dopo la ricezione dell’ordine
E’ il nostro obiettivo offrire prodotti convincenti e ottimi servizi con il miglior rapporto qualità/ prezzo. Affinché i processi di elaborazione si compiano senza difficoltà, prima di confermare il vostro contratto effettuiamo un controllo dell’ordine ed altresì controlli di prevenzione delle frodi.

Informazioni relative al contratto e informazioni ai clienti
Riceverete da noi per e-mail la conferma dell’ordine e le informazioni per la configurazione del prodotto che avete scelto. A tal fine utilizziamo l’indirizzo e-mail che avete inserito nei dati del contratto. In questo modo riceverete da noi anche le vostre fatture mensili/ annuali e delle informazioni utili.

Informazioni relative al prodotto
Affinché possiate sfruttare al meglio tutti i vantaggi del prodotto, vi invieremo suggerimenti e accorgimenti, nonché soluzioni di prodotto utili e supplementari, al vostro indirizzo e-mail e anche sotto forma di informazione nell’interfaccia utente dell’Area Clienti. Inoltre, vi informeremo occasionalmente per telefono sulle novità interessanti. Ci date l’autorizzazione a contattarvi spuntando la relativa opzione durante l’ordine online. Potete darci il consenso richiesto dalla legge per ciascun tipo di contratto in occasione dell’ordine online o nell’Area Clienti. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete revocare il consenso in ogni momento dall’Area Clienti.

Dati di utilizzo all’interno dei nostri servizi e prodotti
Alcuni dati di utilizzo vengono raccolti durante l’utilizzo dei nostri servizi e prodotti. Con questi dati, siamo in grado di identificare e correggere rapidamente eventuali errori che si verificano e di sviluppare continuamente i nostri servizi per voi.

Inoltre, utilizziamo i dati sull’utilizzo anche per migliorare i nostri prodotti. Per garantire la sicurezza dei vostri dati, li rendiamo pseudonimizzati o anonimi prima dell’analisi.

Sondaggi d’opinione
Per potervi offrire anche in futuro i migliori prodotti possibili e ottimi servizi, abbiamo bisogno del vostro supporto. Per questo motivo, di volta in volta inviamo dei sondaggi d’opinione ai nostri clienti, di solito via e-mail o sotto forma di modulo sul nostro sito web. La partecipazione a questi sondaggi è, ovviamente, volontaria. Naturalmente potete opporvi dopo il primo invio in qualsiasi momento all’invio di sondaggi d’opinione al vostro indirizzo.

4. Trasmissione di dati a terzi
Server24 fa parte di INCUBATEC S.r.l.
Oltre a società controllate ed affiliate, apparteniamo al gruppo di INCUBATEC S.r.l., Ortisei, Italia. Per evitare duplicati tra i dati di indirizzo e per rispettare eventuali dati negativi, come le liste nere di e-mail, si è rivelato utile mettere i dati dei clienti a disposizione delle società di INCUBATEC S.r.l., e ciò in casi specifici, per ben precise finalità e nel rispetto dei vostri interessi meritevoli di protezione.

Società partner
Poiché ci affidiamo per alcuni nostri prodotti a società partner o talvolta fungiamo anche solo da intermediari, è necessario comunicare alcuni dei vostri dati a terzi. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di una registrazione di un dominio o nel caso del rilascio di un certificato SSL.

Azione penale
Nei casi di crediti irrecuperabili o di discrepanze tra i partner cerchiamo sempre di raggiungere un accordo amichevole. Se non viene raggiunto, valutiamo con attenzione, quando e a chi vengono segnalati l’irrecuperabilità del credito o gli usi impropri.

5. Cookie
Controlla tutte le informazioni rilevanti sull’uso dei cookie nella nostra Policy sui cookie

6. Specifiche informazioni sulla protezione dei dati in base al prodotto
Per alcuni dei nostri prodotti, ci affidiamo all’esperienza di aziende partner specializzate. Ciò garantisce che potete sempre aspettarvi da server24 le migliori prestazioni ed i migliori servizi. Se non usate più un prodotto, elimineremo, nella maggior parte dei casi immediatamente, le vostre informazioni personali.

Webhosting
Content Delivery Network CDN
Finalità del trattamento
In caso di utilizzo del CDN i dati personali relativi al contenuto vengono conservati nel centro di elaborazione dati Cloudflare.

Categorie di dati personali
Dati relativi al contenuto, dati di utilizzo, dati di traffico

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Cloudflare, San Francisco, USA

WebSite Creator
Finalità del trattamento
Elaborazione e pubblicazione del sito Web

Categorie di dati personali
Dati di utilizzo, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
cm4all AG, Köln, Germany

Mobile Website Builder
Finalità del trattamento
Realizzazione, elaborazione e pubblicazione del sito Web

Categorie di dati personali
Dati di utilizzo, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Afilias plc, Dublin, Ireland

Google Sitemaps
Finalità del trattamento
In caso di utilizzo di Google Sitemaps vengono messe a disposizione di Google delle informazioni per rendere accessibile il contenuto dello spazio Web tramite la ricerca di Google.

Categorie di dati personali
Dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Google, Mountain View CA, USA

SiteLock911
Finalità del trattamento
In caso di utilizzo di SiteLock911 il Malware presente nello spazio web viene automaticamente riconosciuto e cancellato.

Categorie di dati personali
Dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
SiteLock conserva lo spazio web del cliente per un periodo i 7 giorni (c.d. periodo grace). Cancellazione di tutti i dati personali entro 30 giorni dopo la pulizia.

Prestatori di servizi terzi coinvolti
SiteLock, Scottsdale, USA

MyWebsite
Ultima generazione (prodotto attuale)

Website Editor
Finalità del trattamento
Elaborazione e pubblicazione del sito web

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto; dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Duda Inc., Tel Aviv, Israel
Amazon Web Services, Inc., Seattle WA, USA

Webspace
Finalità del trattamento
Hosting del sito web

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto; dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
AWS – Amazon Web Services, Datacenter Frankfurt, Germany
Amazon Web Services, Inc., Seattle WA, United States

Online Business Card
Finalità del trattamento
Pubblicazione rapida di un sito web di biglietti da visita online. Il cliente ha la possibilità di scegliere quali informazioni verranno indicate sul sito web. Vengono inviati i dati dell’utente a Google e a Facebook per accedere a delle informazioni pubblicamente accessibili. Questi dati servono quale punto di partenza per il biglietto da visita online dell’utente.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati di utilizzo, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Google, Mountain View CA, USA
Facebook, Menlo Park CA, USA

Negozio
Finalità del trattamento
Integrazione immediata di un negozio online nel website editor utilizzando i dati personali pertinenti al contratto per compilare i dati dello shop. Per esempio si utilizza l’indirizzo email del cliente quale indirizzo email standard per lo shop.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Ecwid, Encinitas CA, USA

Elaborazione di immagini
Finalità del trattamento
Si utilizza un servizio web per elaborare delle immagini nel website editor, p.e. per aggiungere degli effetti speciali, modificare i colori e la luminosità o la grandezza di un’immagine.

Categorie di dati personali
Dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Adobe Systems Inc. (former: Aviary), San José CA, USA

Indicazioni stradali
Finalità del trattamento
MyWebsite utilizza i dati di indirizzo per poter indicare in una mappa la posizione di una impresa / di un cliente (indicazione stradale). A tal fine, il prodotto trasferisce i dati al fornitore di mappe Mapbox. Questo avviene in automatico in occasione della realizzazione del primo progetto.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Mapbox, Washington D.C., USA

Website Translator
Finalità del trattamento
MyWebsite invia il contenuto del testo a Google Translate per tradurre il contenuto in una o più lingue diverse. Questo succede in occasione della creazione di un testo plurilingue da parte del cliente.

Categorie di dati personali
Dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Google, Mountain View CA, USA

Multi Location
Finalità del trattamento
MyWebsite utilizza i dati di indirizzo per inserire uno o più contrassegni in una mappa per indicare le posizioni dell’impresa/ del cliente (indicazione stradale). A tal fine, il prodotto trasferisce i dati al fornitore di mappe Mapbox. Questo avviene in automatico quando si aggiunge il widget e, anche per le posizioni ulteriori, quando si aggiungono al widget.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Mapbox, Washington D.C., USA

MyWebsite (da settembre 2017)
Google Maps
Finalità del trattamento
MyWebsite 8 trasmette i dati di indirizzo del cliente a Google per precompilare il modulo di Google Maps con l’indirizzo corretto o invia a Google un altro indirizzo indicato.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Google, Mountain View, USA

Google Sitemaps
Finalità del trattamento
Se il dominio è collegato ad un progetto di un sito web, MyWebsite mette queste informazioni a disposizione del servizio di Google Sitemap per migliorare i risultati generati in base all’ottimizzazione per i motori di ricerca per il cliente.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Google, Mountain View, USA

My Data
Finalità del trattamento
Grazie alla pubblicazione della homepage MyWebsite vengono aggiunti nel sito web nel format schema.org dei dati del cliente ed altri dati definiti da parte dell’utente per supportare i motori di ricerca e per migliorare i risultati generati in base all’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
pubblici

Elaborazione di immagini
L’informativa sulla privacy per la elaborazione integrata delle immagini si riferisce alla versione dell’attuale generazione di prodotti.

Domini & certificati SSL
Dominio
Finalità del trattamento
Registrazione, trasferimento, configurazione, aggiornamento e cancellazione del nome del dominio per il cliente

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
Questo periodo è diverso per i vari domini di primo livello (Top Level Domains, TLD) e dipende dal Registrar Accredation Agreement (RAA) dell’ente assegnatore.

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Trovate qui una panoramica precisa dei Registry e Escrow Provider

Certificato SSL
Finalità del trattamento
Registrazione, configurazione, manutenzione e cancellazione di certificati SSL per i clienti. Trattamento automatizzato nei prodotti di MyWebsite in caso di collegamento del dominio con il progetto di un sito web.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
DigiCert, Lehi UT, USA

Annotazione
Se procura e/o mantiene i certificati SSL, server24 agisce, nel rapporto con il cliente e l’azienda o l’ente che rilascia il certificato, come mero intermediario. server24 non può influenzare in alcun modo il rilascio del certificato. server24 non garantisce che i certificati richiesti per il cliente verranno rilasciati o dureranno nel tempo.

server24 E-Commerce, E-Mail & Office & altri prodotti
server24 E-Commerce
Finalità del trattamento
Elaborazione, manutenzione e gestione del negozio online del cliente

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
I dati del negozio verranno cancellati 31 giorni dopo il recesso.

Prestatori di servizi terzi coinvolti
ePages, Hamburg, Germania

server24 Mail
Finalità del trattamento
Fornitura di servizi di email, incluse la creazione, la configurazione e la cancellazione di indirizzi di email

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto, dati di traffico

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
7 giorni dopo la cancellazione/il recesso

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Open-Xchange, Nürnberg, Germany

Hosted Exchange
Finalità del trattamento
Fornitura di servizi di email, incluse la creazione, la configurazione e la cancellazione di indirizzi di email

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto, dati di traffico

Periodo di conservazione
Fino alla fine della durata del contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Microsoft Office 365
Finalità del trattamento
Uso di Microsoft Office 365, incluse la realizzazione, la configurazione e la cancellazione di account e utenti.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
I dati dell’utente verranno conservati fino ad un anno dopo il termine dell’ultima licenza.

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Microsoft, Redmond WA, USA
T-Systems International, Frankfurt am Main, Germania

List Local
Finalità del trattamento
Pubblicazione e sincronizzazione di dati aziendali in elenchi online per migliorare il ranking locale di ricerca nei motori di ricerca

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
30 giorni dopo il recesso

Prestatori di servizi terzi coinvolti
uberall, San Francisco CA, USA

rankingCoach
Finalità del trattamento
Ottimizzazione del sito web del cliente presso Google. In caso di utilizzo della versione Pro i dati vengono anche trattati per la creazione di campagne di Google Ad Words.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Prestatori di servizi terzi coinvolti
rankingCoach, Köln, Germania

Search Engine Marketing
Finalità del trattamento
Creazione e gestione di campagne di Google Ad Words per il sito web del cliente.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
30 giorni

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Latitude, Warrington, UK

server24 Contabilità Online
Finalità del trattamento
Contabilità online e fatturazione

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
Fino alla fine della durata del contratto.

Prestatori di servizi terzi coinvolti
SEVENIT, Offenburg, Germania

App per dispositivi mobili server24 Area Clienti
Finalità del trattamento
Accesso da un dispositivo mobile all’Area Clienti di server24.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati di utilizzo

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Periodo di conservazione
12 mesi per dati di utilizzo

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Adobe Analytics, San José CA, USA
Google, Mountain View CA, USA

server24 WebAnalytics
Finalità del trattamento
Analisi statistica e ottimizzazione tecnica dell’offerta web. Il trattamento dei dati avviene in modo totalmente anonimo.

Categorie di dati personali
Dati pertinenti al contratto, dati di utilizzo, dati relativi al contenuto

Basi giuridiche
Esecuzione del contratto

Server
Le seguenti informazioni riguardano in modo uguale il Cloud Server, Dedicated Server, Virtual Server Cloud, vServer & Bare Metal Server:
Riguardo i prodotti summenzionati, solo ed esclusivamente il cliente decide quali dati personali vengono trattati e con quali modalità.

Categorie di dati personali
Definite dal cliente

Periodo di conservazione
Definito dal cliente

Basi giuridiche
Definite dal cliente

Prestatori di servizi terzi coinvolti
Definiti dal cliente

7. La trasparenza è la nostra priorità
Tutti i dati che riceviamo da voi durante il rapporto contrattuale vengono utilizzati principalmente per il servizio che voi vi aspettate. Le valutazioni interne e le analisi per il miglioramento dei nostri prodotti e servizi sono eseguite esclusivamente in modo anonimo e pseudonimizzato all’interno del quadro legalmente definito.

I vostri diritti
Oltre al diritto di accesso, avete anche il diritto di rettifica dei vostri dati personali conservati, il diritto alla cancellazione, il diritto al blocco ed il diritto alla portabilità dei vostri dati. Inoltre, potete opporvi a questo trattamento in qualsiasi momento.
Se desiderate esercitare uno di questi diritti, siete pregati di scrivere al nostro responsabile della protezione dei dati e ce ne occuperemo noi nel vostro interesse.

Potete contattarci al seguente indirizzo:

INCUBATEC S.r.l.
– protezione dati –
Via Scurcià 36
39046 Ortisei BZ
Italia

privacy@server24.it

Autorità di controllo
Se, contrariamente alle aspettative, il nostro team di protezione dei dati non fosse in grado di chiarire le vostre richieste relative alla protezione dei dati in modo soddisfacente, avete il diritto di appellarvi alle rispettive autorità di controllo:

Domande sulla protezione dei dati relative ai nostri prodotti e al nostro sito web

http://www.garanteprivacy.it/

Il vostro team della protezione dei dati
server24

Scarica la nostra informativa sulla privacy in formato PDF.
Ultimo aggiornamento: maggio 2018

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Codice privacy (D.Lgs 196/03)(Versione precedente dell’informativa)

Gentile Cliente,

La informiamo, ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs 196/03) e succ. mod. recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che – nel caso in cui Lei prestasse apposito consenso – i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
d) inviare informazioni commerciali.
Nel caso in cui Lei non prestasse apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti all’esecuzione del contratto.
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è incubatec S.r.l. con sede legale in Via Scurcià 36 – 39046 Ortisei (BZ).
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (VERSIONE PRECEDENTE DELL’INFORMATIVA)

Gentile Cliente,

La informiamo, ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che – nel caso in cui Lei avesse prestato apposito consenso – i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi e/o prodotti ulteriori all’oggetto del contratto ed alle loro eventuali integrazioni/evoluzioni:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive;
f) inviare materiale promo-pubblicitario da parte di società collegate o controllate.
Nel caso in cui Lei non avesse prestato apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti all’esecuzione del contratto.
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è incubatec S.r.l. con sede legale in Via Scurciá 36 – 39046 Ortisei (BZ).
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.13 della suddetta Legge 675/96 che, per comodità, Le riportiamo qui di seguito:
“Articolo 13
Diritti dell’interessato (Legge sui dati 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, S.O. della G.U. n.5 dell’8 gennaio 1996).

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.”
Legge 31 dicembre 1996, n. 675

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1997 – Supplemento Ordinario n. 3

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita’ e definizioni).

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identita’ personale; garantisce altresi’ i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in uno o piu’ siti, organizzato secondo una pluralita’ di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita’ ed alle modalita’ del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per “Garante”, l’autorita’ istituita ai sensi dell’articolo 30.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e’ soggetto all’applicazione della presente legge, sempreche’ i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonche’ le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche’ in virtu’ dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche’, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e’ soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi.

Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all’estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero e’ soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e’ tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione e’ effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche’ dalla durata del trattamento e puo’ riguardare uno o piu’ trattamenti con finalita’ correlate. Una nuova notificazione e’ richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione della variazione.

3. La notificazione e’ sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche’ l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita’ e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonche’ coloro che devono fornire le informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita’ stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita’ ed affidabilita’, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu’ soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati

Art. 9.
(Modalita’ di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita’ di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi’, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II
Diritti dell’interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e’ ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso puo’ riguardare l’intero trattamento ovvero una o piu’ operazioni dello stesso.

3. Il consenso e’ validamente prestato solo se e’ espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 10.

Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e’ richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e’ necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e’ finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e’ effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita’ economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere;
h) e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13.
(Diritti dell’interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche’ della logica e delle finalita’ su cui si basa il trattamento; la richiesta puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita’ di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo’ essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita’ ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato puo’ conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14.
(Limiti all’esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche’ la tutela della loro stabilita’;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.

Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita’ di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche’ destinati ad un trattamento per finalita’ analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e’ nulla ed e’ punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.

Art. 17.
(Limiti all’utilizzabilita’ di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo’ essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato.

2. L’interessato puo’ opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e’ tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita’.

Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita’ che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita’ e pubblicita’;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita’ economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche’ tra societa’ controllate e societa’ collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita’ correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita’ per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.

Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita’ diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.

2. Sono altresi’ vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante puo’ vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita’. Contro il divieto puo’ essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita’ di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).

1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo’ prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita’ di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.

Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita’ di tutela dell’incolumita’ fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalita’ riguardano un terzo o la collettivita’, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento puo’ avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita’. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e’ vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita’ di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e’ ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita’ di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non e’ richiesto quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 e’ effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita’ del codice di cui ai commi 2 e 3 puo’ essere effettuato anche senza l’autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’ tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso e’ adottato in via sostitutiva dal Garante ed e’ efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo’ vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi’, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.

Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche’ la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28.

CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e’ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all’estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento puo’ avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e’ di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.

3. Il trasferimento e’ vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita’ del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita’, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

4. Il trasferimento e’ comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo’ essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e’ effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed e’ annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo’ essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7.

CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorita’ giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo’ essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia’ adita l’autorita’ giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo’ essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta’ di presentare memorie o documenti. Il Garante puo’ disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e’ comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarita’ del caso lo richiede, il Garante puo’ disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o piu’ operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e’ adottata la decisione di cui al comma 4 ed e’ impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo’ sospendere, a richiesta, l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e’ ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge, sono di competenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale e’ risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo 9.

CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).

1. E’ istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante e’ organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita’. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu’ di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne’ ricoprire cariche elettive.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo’ essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita’ di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformita’ alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentativita’, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita’ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita’, nonche’ delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita’ del trattamento o degli effetti che esso puo’ determinare, vi e’ il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu’ interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunita’ di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che e’ trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attivita’ di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo’ essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresi’, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita’ di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita’ assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria.

Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante puo’ richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita’ ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo’ disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita’ di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’ fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita’ della verifica, il membro designato puo’ farsi assistere da personale specializzato che e’ tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .

Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e’ posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e’ equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e’ determinato in misura non superiore a quarantacinque unita’, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonche’ quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi’ previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita’ tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche’ le norme volte a precisare le modalita’ per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13, nonche’ della notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e’ reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo’ comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo’ avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante puo’ avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita’, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio’ di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena e’ della reclusione sino ad un anno.

Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e’ punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e’ da uno a tre anni.

Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15, e’ punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e’ della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e’ il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).

1. Copia dei procedimenti emessi dall’autorita’ giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e’ trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L’articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e’ sostituito dal seguente:
“ART. 10. – (Controlli). – 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e’ esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneita’ o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimita’ del loro trattamento, l’autorita’ procedente ne da’ notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo’ chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio puo’ omettere di provvedere sulla richiesta se cio’ puo’ pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita’, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo’ chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ sostituito dal seguente:
“1. E’ istituita l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata “Autorita’” ai fini del presente decreto; tale Autorita’ opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”.

3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e’ sostituito dal seguente:
“1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’, l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonche’ la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorita’ medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e’ reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo’ comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita’. Restano altresi’ fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi’ come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998”.

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche’, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche’ le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi’ ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu’ restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.